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Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria

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Articolo in: - Comunicati  

Lombardia

Regione Lombardia 03/10/2013

Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria Regione Lombardia
Dal 15 ottobre 2013 torneranno in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria. Le limitazioni alla circolazione si applicano sulla base della nuova zonizzazione di cui alla d.g.r. 2605 del 30 novembre 2011 con le seguenti modalità.
 

Per la ZONA ex-A1, ossia la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A fermo della circolazione dal 15 ottobre 2013 al 15 aprile 2014, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli:

 - autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
 - autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).

Ricordiamo altresì che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.

È altresì vigente il fermo permanente degli autobus M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel privi di filtro antiparticolato efficace, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

Rimangono in vigore, le seguenti ulteriori disposizioni:
 - dal 15 ottobre al 15 aprile divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (camini e stufe con rendimento < 63%), nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m slm;
 - divieto permanente di utilizzare olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;
 - divieto di combustione all’aperto in ambito agricolo e di cantiere in tutta la Regione Lombardia;
 - divieto di climatizzare locali a servizio dell’abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia.

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3);
4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.


DEROGHE
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
 - veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
 - veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
 - veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
 - veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
 - veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
 - veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
 - veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
 - veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
 - veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
 - autostrade;
 - strade di interesse regionale R1;
 - tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Controlli
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

Spegnimento motori
 - Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:
 - lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.


NOTA:
con il decreto n. 11254 del 13/10/2008 sono state individuate le tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della zona A1, escluse dal fermo della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635 dell'11 luglio 2008.

Sono di seguito riportati gli allegati con il testo del provvedimenti, lo stradario e le mappe che indicano i tratti stradali esclusi dal fermo.

 

 

  http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?#...]

 

 

 

 

 

  • Busto Arsizio
  • Caronno Pertusella
  • Ceriano Laghetto
  • Cerro Maggiore
  • Cesate
  • Cislago
  • Cogliate
  • Gerenzano
  • Lazzate
  • Lomazzo
  • Misinto
  • Origgio
  • Provincia di Como
  • Provincia di Milano
  • Provincia di Varese
  • Rovellasca
  • Rovello Porro
  • Solaro
  • Turate
  • Uboldo
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